Vai al contenuto della pagina.
Regione Piemonte
Accesso ai servizi
Comune di Virle Piemonte
Cerca
Sezioni principali
Aree Tematiche
L'Amministrazione
Vivere Virle Piemonte
» Come fare per
» Atti di riconoscimento
Aree Tematiche
+
Ambiente e territorio
Bandi, concorsi e atti
Servizi alle famiglie, sociali e assistenziali
Imposte, tariffe e finanze
Lavori pubblici, urbanistica e patrimonio
Salute - I comunicati dell' ASL TO3
Polizia locale e sicurezza
Servizi scolastici
Commercio ed imprese
Cultura
Come fare per
L'Amministrazione
+
Sindaco
Giunta
Consiglio
Elezioni 2015 - in carica dal 01/06/2015 al 21/09/2020
Uffici e Riferimenti
Orario Uffici
Commissioni Consiliari Permanenti
Regolamenti
Statuto
Segretario
Amministrazione trasparente
Provvedimenti
Vivere Virle Piemonte
+
Come raggiungerci
Galleria fotografica
Il Comune in breve
Un po' di storia
Parrocchie e cappelle
Monumenti ed edifici storici
Il Feudo dei Nove Merli
Pubblicazioni
Gemellaggi
Il calderone
...ma per favore!
Esercizi commerciali, strutture ricettive e aziende locali
COME FARE PER
Atti di riconoscimento
Come Fare:
La denuncia di nascita è l'atto con il quale si comunica formalmente agli Uffici dello Stato Civile del Comune la nascita di un bambino.
Il figlio nato da genitori coniugati tra loro è detto "legittimo": la denuncia di nascita può essere fatta indistintamente da uno dei genitori.
Il figlio nato da genitori non coniugati è detto "naturale": in tal caso la denuncia è fatta da un genitore (se solo uno dei due genitori lo riconosce) o da entrambi i genitori (se tutti e due lo riconoscono).
Il riconoscimento di figlio naturale può essere fatto davanti all'Ufficiale di Stato Civile nei seguenti casi:
- prima della nascita del bambino, dalla sola madre o da entrambi i genitori naturali
- in sede di dichiarazione di nascita del bambino, dalla sola madre o da entrambi i genitori naturali o solo dal padre
- dopo la dichiarazione di nascita del bambino, da uno o entrambi i genitori naturali.
In tutti i casi la dichiarazione di riconoscimento è resa senza la presenza di testimoni.
Si evidenzia che il figlio naturale può essere riconosciuto dai propri genitori, anche se già uniti in matrimonio con altra persona all'epoca del concepimento.
Requisiti specifici?
Il riconoscimento può essere effettuato dal/i genitore/i biologico/i che abbia compiuto i 16 anni.
Allegati?
1) Attestazione di nascita rilasciata dall'ostetrica o dal medico che ha assistito il parto ovvero constatazione di avvenuto parto
2) Documento valido di identità personale (preferibilmente la carta d'identità) del dichiarante.
3) Carta d'identità valida o documento equipollente di entrambi i genitori (ai sensi dell'art.35 D.P:R. n. 445 del 28/12/2000) [per i genitori non residenti]
4) Passaporto di entrambi i genitori (se non conoscono la lingua italiana devono essere accompagnati da un traduttore) [per i genitori stranieri non titolari di carta d'identità]
5) Documentazione da cui risulti lo stato civile dei genitori (ad esempio il certificato di matrimonio) e accompagnati da un traduttore se non conoscono la lingua [solo per i genitori stranieri se coniugati]
Informazioni specifiche:
Modalità di presentazione al comune?
E' sufficiente presentarsi davanti all'ufficiale di stato civile che iscrive su un apposito registro. Questa iscrizione costituisce l'atto di nascita.
Sedi dove poter fare la dichiarazione di nascita:
· Direzione Sanitaria dell'Ospedale o della Casa di Cura Privata ove è avvenuta la nascita
· Comune ove è avvenuto il parto
· Comune di residenza dei genitori
· Comune di residenza della madre, se il padre risiede in altro Comune
· Comune di residenza del padre, previo accordo con la madre, residente in altro Comune (in questo caso l'iscrizione anagrafica del neonato sarà comunque nel Comune di residenza della madre, secondo quanto stabilito dall'art. 7 lett. A) D.P.R. 30.5.1989 n. 223)
Se la dichiarazione viene fatta al Comune occorre fissare un appuntamento con l'ufficio di Stato Civile oppure telefonare all'ufficio.
Se i genitori sono coniugati è sufficiente che la dichiarazione venga resa da uno dei due genitori munito di carta d'identità e presentando l'attestato di chi ha assistito al parto.
Se i genitori non sono coniugati occorre che siano presenti entrambi al momento della dichiarazione presentando i documenti sopra indicati. I cittadini stranieri devono presentare inoltre il passaporto o 1 testimone, munito di documento di riconoscimento valido, che li riconoscano. I genitori stranieri che intendono far attribuire al nato il cognome previsto dalla loro legge nazionale dovranno produrre idonea documentazione consolare da cui si rilevi l'esatto cognome che il bambino dovrà assumere.
Dove Rivolgersi:
Ufficio Anagrafe e Stato Civile (vedi dettaglio e orario di apertura)
Indietro
Come Fare Per
Ufficio Tecnico
Autocertificazioni
Certificati anagrafici e stato civile
Pratiche anagrafe e stato civile
Beni Patrimoniali (richieste utilizzo beni mobili ed immobili di proprietà comunale)
Mensa Scolastica
Doposcuola
Servizi Elettorali
Servizi Cimiteriali
Commercio - Vendita al dettaglio su aree pubbliche
Ufficio Finanziario
Cimitero - Servizi Cimiteriali
Bonus Centri estivi 2020
Fondo Sostegno Locazione 2019 e 2020
Comune di Virle Piemonte
Contatti
Via C. Birago di Vische, 6
10060 Virle Piemonte (TO)
C.F. 85003550010 - P.Iva: 02371660016
Telefono:
011/9739223
Fax: 011/9739119
E-mail:
PEC:
Contatti D.P.O.
E-mail:
PEC:
il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è stato nominato con decreto sindacale n. 07 del 25/06/2018
Ufficio Relazioni con il Pubblico
Uffici e orari
Numeri utili
Trasparenza
Amministrazione trasparente
Link utili
Regione Piemonte
Città Metropolitana di Torino
Linea autobus SEAG - Linea Pancalieri/Torino
A.S.L. TO3
Croce Rossa - Comitato di Vigone
Seguici su
Newsletter
Privacy
Note legali
Dati monitoraggio
Come fare per
Accessibilità
Credits
© Comune di Virle Piemonte - Tutti i diritti riservati